Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che dall’Italia viaggiano all’estero a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi. Non riguardano pertanto i movimenti di animali destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, comprese le adozioni. Per questi casi occorre seguire le procedure previste per i movimenti a carattere commerciale.Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) dell’Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paesi membri dell’Unione europea.Tali norme sono essenziali per proteggere la salute pubblica e animale, con particolare attenzione alla prevenzione della rabbia e contribuiscono a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli non giustificati agli spostamenti all’estero con gli animali da compagnia.In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che possono richiedere anche diverse settimane. La movimentazione dei cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea è possibile alle seguenti condizioni:
Cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011Cani gatti e furetti devono essere accompagnato da un Passaporto europeo:conforme al modello previsto dalla Parte1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013compilato e emesso dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale; che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validitàche riporti una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietarioCani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccinola somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchipil periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente. Si consiglia vivamente, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinato nei confronti della rabbia o che abbia tra le 12 e le 16 settimane e che, seppur vaccinato, non soddisfi ancora i requisiti di validità della vaccinazione di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del regolamento ( UE) 576/2013, e pertanto non sia ancora protetti nei confronti della malattia, di consultare sul sito della Commissione europea la pagina Young Animals dove sono riportate le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario. In questo caso gli animali, se non sono accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti durante il movimento, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all’allegato I, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, del proprietario o della persona autorizzata; come si evince da tale documento nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.Pertanto il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica, se ovviamente il proprietario intende recarsi con il proprio animala verso uno dei Paesi europei che concedono la deroga di cui sopra per i cuccioli e l’hanno notificata. Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga occorre rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche.Di norma il proprietario o la persona autorizzata l’animale dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzataPer i viaggi verso la Finlandia, il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Norvegia è necessario il trattamento dei cani contro l’echinococco, secondo le modalità e i tempi descritti dal Regolamento UE 1152/2011:il trattamento deve essere somministrato da un veterinario in un lasso di tempo compreso tra le 120 ore e le 24 ore prima dell’arrivo previstoil trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nell’apposita sezione del passaporto del cane.
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